martedì 24 aprile 2012
I giornalisti hanno il diritto di tutelare le proprie fonti
Un giornalista professionista adisce la Corte Suprema per chiedere l’annullamento dell’ordinanza con la quale un Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di restituzione di taluni supporti, telefonici ed informatici, dei quali, in precedenza, i pubblici ministeri titolari delle indagini avevano accordato la restituzione, con preventiva cancellazione dei dati ivi riportati.
La Cassazione accoglie il ricorso rammentando che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte rilevato che la libertà d’espressione rappresenta un principio essenziale della società democratica: il diritto del giornalista a proteggere le proprie fonti appartiene alla libertà di “ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche”, tutelata e garantita dall’art. 10 della Convenzione.
Da tale assunto discende che il provvedimento di una autorità giudiziaria, col quale si dispone il sequestro del materiale fruito da un giornalista, che può guidare fino all’individuazione delle fonti alle quali il giornalista aveva assicurato l’anonimato, viola la libertà di espressione di cui alla citata Convenzione. Per la Corte siffatto provvedimento è incompatibile col principio espresso dalla Convenzione, anche in quelle fattispecie ove l’acquisizione di documenti può portare ad individuare autori di ulteriori reati. La Corte ribadisce inoltre il proprio consolidato orientamento: “il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista professionista deve rispettare con particolare rigore il criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo di cui egli è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini, evitando quanto più è possibile indiscriminati interventi invasivi nella sua sfera professionale (Cass., Sez. 6, 31 maggio 2007 nonché Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2007)”.
L’autorità giudiziaria è chiamata quindi a ponderare esigenze di natura antitetica: il doveroso accertamento di fatti e responsabilità in presenza di accadimenti che integrino ipotesi di reato, nonché salvaguardare il diritto del giornalista a proteggere le proprie fonti, per espletare il proprio dovere informativo, che rappresenta una delle fondamentali libertà democratiche.
Cassazione penale , sez. II, sentenza 29.12.2011 n° 48587
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